icon
31 AGOSTO SCADENZA AUTORIZZAZIONE STRUTTURE SANITARIE NEL LAZIO
AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO STRUTTURE SANITARIE NEL LAZIO
LA DOMANDA SCADE IL 31 AGOSTO 2012

Entro il 31 agosto 2012 si conferma l’obbligo a rinnovare e/o richiedere l’autorizzazione alla Regione per l’esercizio delle strutture sanitarie private nel Lazio, come stabilito dall’approvazione del Decreto del Commissario ad Acta U00038 del 01 marzo 2012 e pubblicato sul burl numero 12 del 28/03/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge Regionale n.9 del 24 dicembre 2010 all’art.2 comma 17.

Di seguito puoi consultare la normativa di riferimento cliccando su ciascun documento :

Legge Regionale n.9 del 24 Dicembre 2010, art.2 comma 17 (pdf 26,44KB)

Legge Regionale n. 4 del 03 marzo 2003 e s.m.i. (pdf 249,79KB)

Regolamento Regionale n.2 del 26 gennaio 2007 e s.m.i. (pdf 272,30KB)

Decreto del Commissario ad Acta U0008 del 10/02/2011 (pdf 6.744,72KB)

Decreto del Commissario ad Acta U00038 del 01/03/2012 (pdf 10.222,51KB)

Decreto del Commissario ad Acta U00043 del 07/05/2012 (pdf 3.162,97KB

La procedura di autorizzazione potrà essere effettuata nei termini di scadenza esclusivamente attraverso la piattaforma applicativa informatica SAASS.

Le strutture interessate dal decreto sono le seguenti:

    • Art.4 comma 1 della L.R. n. 4/2003:
      • le case di cura ovvero le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuzie e/o postacuzie;
      • i presidi ambulatoriali ovvero le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative (vedere esclusioni);
    • Art.4 comma 2 della L.R. n. 4/2003:
      • assistenza domiciliare ;
      • gli studi odontoiatrici;
      • gli studi medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente;
      • le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche.

Risultano invece escluse dal decreto in oggetto le strutture qui sotto riportate::

    • Art.4 comma 1 della L.R. n. 4/2003:
      • le strutture che erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita specialistica in regime ambulatoriale;
      • le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (esempio RSA, ex art. 26);
      • gli stabilimenti termali.
Carlo Maria Villani
Presidente
Matteo Piovella
Segretario Generale




[BACK]