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Documento di valutazione dei Rischi (DVR)

Tutti i datori di lavoro, anche quelli che occupano fino ad un numero di 10 lavoratori, dovranno essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) elaborato secondo quanto indicato nel Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012.

La normativa si prefigge l'obiettivo di attuare un modello unico attraverso cui effettuare la valutazione dei rischi per individuare adeguate misure di prevenzione e garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pertanto anche i titolari di studi medici con un numero di lavoratori fino a 10 unità, che finora hanno potuto effettuare una semplice Autocertificazione sulla valutazione dei rischi, a partire dal 1 giugno 2013 sono obbligati a elaborare il DVR secondo la modulistica allegata al decreto. 

Il modello espleta i seguenti criteri di analisi:

  • Descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni
  • Individuazione dei pericoli
  • Valutazione dei rischi, misure di prevenzione attuate 
  • Programma di miglioramento

La valutazione dei rischi è una responsabilità del datore di lavoro, sanzionabile persino con l'arresto e un'ammenda variabile fino a 7.000 euro, in applicazione dell'art. 55 comma 1 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. 

Inoltre, è obbligatorio che tale documento sia detenuto all'interno dello studio, pena una sanzione amministrativa da 2.000 a 6.000 euro.

 

 





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