Tutti i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori dovranno elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) secondo procedure standardizzate, così come stabilito dal Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012.
L’obiettivo è attuare un modello unico sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi per individuare adeguate misure di prevenzione e garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Pertanto i titolari di studi medici fino a 10 lavoratori, che finora hanno potuto effettuare una semplice Autocertificazione sulla valutazione dei rischi, a partire dal 1 giugno 2013 sono obbligati a elaborare il DVR secondo la modulistica allegata al decreto. Il modello esplica i seguenti criteri di analisi:
L’obiettivo è attuare un modello unico sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi per individuare adeguate misure di prevenzione e garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Pertanto i titolari di studi medici fino a 10 lavoratori, che finora hanno potuto effettuare una semplice Autocertificazione sulla valutazione dei rischi, a partire dal 1 giugno 2013 sono obbligati a elaborare il DVR secondo la modulistica allegata al decreto. Il modello esplica i seguenti criteri di analisi:
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Descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni
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Individuazione dei pericoli
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Valutazione dei rischi, misure di prevenzione attuate
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Programmadi miglioramento
La valutazione dei rischi è una responsabilità del datore di lavoro, sanzionabile persino con l’arresto e un’ammenda variabile fino a 7.000 euro, in applicazione dell’art. 55 comma 1 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. Inoltre, è obbligatorio che tale documento sia detenuto all’interno dello studio, pena una sanzione amministrativa da 2.000 a 6.000 euro.
Carlo Maria Villani
Il Presidente |
Matteo Piovella
Il Segretario Generale |
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