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Le recenti novità della Cassazione in materia di consenso informato
La Cassazione con sentenza depositata il 9/2/2010 n. 3107 ha dettato importanti e rivoluzionari principi che riguardano la responsabilità del medico a seguito del mancato consenso informato espresso dal paziente.
La sentenza in oggetto è rilevante per i giuristi soprattutto per aver ribadito un orientamento già espresso dalla Cassazione con le cd. sentenze gemelle del 2008 in materia di danno non patrimoniale risarcibile.
Innanzi tutto la S.C. ribadisce la teoria del cd “contatto” cioè è l’intervento stesso del medico che dà comunque luogo all’instaurazione di un rapporto di tipo contrattuale e in tale ambito la buona fede impone che il medico, “quante volte sia possibile”, ottenga il necessario consenso del paziente. Va rimarcato che il diritto alla autodeterminazione è diritto diverso da quello alla salute e che la diversità dei due diritti è resa del tutto evidente dalla considerazione che pur sussistendo il consenso consapevole, ben può configurarsi una responsabilità del medico per la lesione alla salute se la prestazione medica sia stata inadeguatamente eseguita; così come la lesione del diritto alla autodeterminazione non necessariamente comporta una lesione del diritto alla salute, come nel caso in cui manchi il consenso, ma l’intervento terapeutico abbia avuto successo. Nel primo caso il consenso è irrilevante poiché la lesione si riconduce alla colposa condotta del medico, mentre nel secondo la mancanza del consenso può essere fonte di risarcimento anche in assenza di lesione alla salute ogni qual volta siano configurabili conseguenze pregiudizievoli che derivino dalla impossibilità di autodeterminarsi.
Infine si rileva come il consenso debba essere strumento per mettere in essere quella auspicata alleanza terapeutica tra paziente e medico che consente al primo di accettare più facilmente anche le possibili conseguenze negative.
La Cassazione in esame conclude affermando che anche in caso di violazione del solo diritto di autodeterminazione può esserci l’obbligo al risarcimento da parte del medico, se però sia stato accertato che il paziente quel determinato intervento avrebbe rifiutato se fosse stato adeguatamente informato.

Per approfondimenti si rimanda al Notiziario SOI 3/2011



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