Con la sentenza n. 8254 del 2 marzo 2011 la Cassazione Penale ha sancito il principio secondo il quale può configurarsi una responsabilità in capo al medico anche laddove egli si sia uniformato nel suo agire alle linee guida del suo ambito di intervento. Tale sentenza interviene dopo quelle del Tribunale di primo grado e della Corte d’Appello dalle quali emerge un fatto di gran rilievo: nel caso in esame, negli atti processuali non vi era traccia delle linee guida, né ne erano chiari i contenuti, tanto che esse sono apparse come meri dati statistici.
Occorre, pertanto, chiarire cosa siano le linee guida: secondo l’Istitute of Medicine americano, esse possono essere definite delle raccomandazioni sviluppate per assistere medici e pazienti nelle decisioni sulla gestione appropriata di specifiche condizioni cliniche, pur non essendo da confondere con protocolli, procedure e percorso diagnostico o terapeutico, ma caratterizzandosi piuttosto per un processo sistematico di elaborazione e di periodica revisione, tendenti alla best practice. Esse hanno una funzione di aggiornamento, educazione e formazione e devono contenere una valutazione rigorosa e sistematica delle fonti nonché dell’esplicazione dei livelli di prova.
Per tornare alla pronuncia della Corte di Cassazione, essa afferma il diritto primario e fondamentale del malato di essere curato e rispettato come persona ed in una tale ottica il medico viene a trovarsi tra l’incudine e il martello: deve decidere se incorrere nelle responsabilità civili e penali verso l’ammalato o in responsabilità contabili, disciplinari, contrattuali verso il proprio datore di lavoro che, tramite DGR, ordini di servizio, disposizioni interne e quant’altro gli impone comportamenti orientati al contenimento della spesa. Sul punto, la Cassazione chiarisce che le linee guida nulla aggiungono
o tolgono al diritto del malato di ottenere le prestazioni mediche più appropriate, né
all’autonomia del medico nella cura del paziente e, ancora, che “… a nessuno è
consentito di anteporre la logica economica alla logica della tutela della salute, né di
diramare direttive che, nel rispetto della prima, pongano in secondo piano le esigenze
dell’ammalato”, anche perché le linee guida non possono costituire una sorta di
salvacondotto per il medico.
In conclusione le linee guida indicano dei principi che vanno poi applicati al caso concreto, pur se, in ogni caso, il medico non potrà sollevarsi da responsabilità semplicemente affermando di aver seguito le linee guida.
Per approfondimenti si rimanda al Notiziario SOI 2/2011
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